Le mani nel cassetto del Chichingiolo
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L'idea di giocare una partita per beneficenza venne a un gruppo di cialtroni sfaccendati che, dalla sera alla mattina, scrissero l'editto che avrebbe regolato l'evento e che qui, senza verecondia, riproponiamo. Rammentiamo che fu effettivamente usato il pallone, nella prima frazione di gioco, ma a intervalli assai irregolari. Il portiere di una delle due formazioni usò racchette da tennis e altri oggetti per respingere gli attacchi avversari. I barellieri erano effettivamente presenti: i mezzi di soccorso però erano cigolanti carriole in ferro. L'arbitro si presentò in campo vestito da Lord Inglese; un difensore indossava un completo da karateka coreano; la sdraio e le sedie furono usate di frequente. La partita parve durare una eternità. Il pubblico presente, numeroso e rumoroso, si infiammò a tal punto da chiedere un bis (mai concesso). Nessuno degli Incaricati conseguì l'abilitazione all'esercizio della bombola. All'anti-doping, fu notato che il punto vita di alcuni giocatori anziché restringersi si era misteriosamente allargato. Sfugge ai ricordi del Chichingiolo chi si aggiudicò la sfida ma venne senz'altro premiato l'arbitro. La famigerata F.I.F.A. venne sciolta il giorno seguente per decreto consolare e tutti i giocatori radiati dall'albo e squalificati professionalmente. Il fiato specifico non tornò più a nessuno. L'incasso della giornata fu devoluto agli orfani di Godaif e agli studenti bisognosi. Le formazioni? Lasciamo a voi, con l'ausilio di due foto, l'ostico compito di riconoscere gli eroi di quell'epica giornata: 21 Dicembre 1975. Che il mondo del calcio possa sempre ricordare quei valorosi.
VISTO/A
La legge agraria del tribuno Tiberio Gracco del 133 a.C. che regola gli iugeri di agro pubblico; La legge cesarea a favore delle classi più umili (59 a.C.); La legge Fabiola del 381 d.C. che regola la fondazione di un ospedale per raccogliere gli infermi; La legge dell'imperatore Leone I del 457 in cui si ordina di mettere i ferri sotto gli zoccoli dei cavalli; L'editto di Teodorico del 492 d.C. che disponeva che le liti fra Goti fossero discusse da giudici Goti; La legge di Carlo Magno del 770 d.C. per la fondazione delle prime scuole pubbliche; L'editto di Rotari del 643 d.C. che cita: "se qualcuno avrà ucciso un altro, d'accordo o per comando dell'...arbitro, non sia considerato colpevole"; La Magna Charta Libertatum; La legge del "Habeas Corpus"; La dichiarazione dei diritti dell'uomo del 26.8.1789; La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 24.6.1793; Lo Statuto Albertino del 4.3.1848; L'art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 10.12.1948 che cita: "ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite"; Il R.D. 4.2.1893 che regola le partite di calcio da tenersi per scopi benefici; Il R.D. 5.8.1913 che regola le misure dei quadrangoli degli agri pubblici; Il R.D. 14.11.1922 che stabilisce le competenze dell'arbitro e dei segnalinee; La legge 12.12.1949 che stabilisce le lunghezze dei campi da gioco; Il manifesto del Movimento per la liberazione della Donna; Le graduatorie degli Insegnanti incaricati locali aspiranti al ruolo in squadra provvisti di fiato specifico; La legge 345 del 3.4.1965 che non si sa bene cosa dica; La legge 3856 del 14.6.1975 che non si sa assolutamente cosa dica; La legge 3.2.1976 che deve ancora uscire; Il film dell'altra sera;CONSULTATO
- Tutto il Codice Giustinianeo;
- Tutto il Codice Napoleonico;
UDITO
TENUTO CONTO
OTTENUTO IL NULLA OSTA
- Dal Ministero della pubblica Distruzione con suo telegramma 23, del 18 scorso;
- Dal Ministero del Disbrigo Esteri con sua noticina tramite suo segretario;
- Dal Ministero della Disoccupazione di concerto con i Sindacati autonomi, con loro telegramma 784 del 20.12.1975;
- Dal Ministero della Sanità, per telefono;
- Dal Mago WIZ;
OSSERVATI
NOTATA
CONSIDERATO
ORDINATA
ART. 1 - Sul campo del Collegio La Salle, gentilmente messo a disposizione dagli sportivissimi Fr. Ovidio e Fr. Amilcare, domenica 21 dicembre 1975, alle ore 10,03 a.m., si svolgerà una partita, a sfondo benefico, fra gli Incaricati locali delle Scuole Primarie e Secondarie di Asmara.
Tutte le Professoresse e i Professori sono indistintamente tenuti a giocare.
Nelle Scuole Primarie e Secondarie si procederà alla vendita dei biglietti, che costeranno Eth. $ 0.50 cada e poi uno. I biglietti saranno inoltre in vendita alla biglietteria davanti al portone dello Stadio (portone intendasi in senso lato).ART. 1 bis - Si può usare il pallone.
ART. 2. Lo svolgimento della partita avverrà secondo disposizioni mediche che tengano conto di tutte le forme di obesità, mancanza di fiato e allenamento.
ART. 3 - In campo è obbligatorio giocare ma una certa libertà di espressione è lasciata al calciatore incaricato.
ART. 3 bis - In campo è obbligatorio fare 'tifo', 'colera', 'febbre gialla'.
ART. 4 - E' aperto un termine, con scadenza al 20 dicembre 1975, per la formazione delle squadre. Le relative domande devono essere presentate con l'osservazione di cui all'ART. 2, che viene in tutto applicato, salvo per quanto concerne l'esibizione dello stile che avverrà direttamente sul campo di gioco.
ART. 5 - Le nomine dei titolari vengono effettuate dall'Ufficio Stralcio Centro Raccolta Incaricati di specifico concerto con gli impresari consolari. Ad esse si procede sulla base di graduatorie, costituite secondo le prestazioni fisiche e le capacità effettive mostrate dai giocatori in sede di allenamento, che vengono accertate dal Superiore Ministero della Sanità e da un rappresentante espressamente nominato dall'ENPAS.
ART. 6 - I docenti incaricati locali che non sono in possesso del fiato specifico, durante i sabato pomeriggio prossimi, frequenteranno un corso di allenamento istituito dal Sindacato Autonomo Incaricati Asfittici di Asmara, volto a qualificarli professionalmente.
ART. 7 - E' fatto obbligo ai Sigg. Incaricati di presentarsi in campo vestiti come meglio credono. Sono concesse le scarpe bullonate.
ART. 8 - E' fatto obbligo ai Sigg. Professori di provvedere a portarsi in campo seggiole, sdraio e, il portiere, l'amaca. Sono previste soste.
ART. 8 bis - Un numero di barellieri sarà a disposizione degli incaricati durante tutto l'arco della partita. Funzionerà nel contempo un servizio bibite.
ART. 9 - Avverso i calci di rigore, calci d'angolo, punizioni di prima e di seconda, sono ammessi ricorsi entro cinque minuti dal fischio degli stessi. Ricorsi non presentati entro tali termini, saranno inderogabilmente considerati nulli.
ART. 10 - la partita durerà tanto quanto disposto dalle disposizioni in materia di asfissia.
ART. 11 - Il Ministero Disbrigo Esteri provvederà a nominare direttamente con contratto a tempo indeterminato (scadenza 30.9.1979) quegli incaricati locali in possesso di fiato specifico, purché entro l'anno scolastico 1975/1976 conseguano l'abilitazione all'esercizio della bombola di ossigeno.
ART. 12 - Per tutto ciò che non è contemplato da presente decreto valgono le disposizioni previste dalla F.I.F.A. (Federazione Insegnanti Fannulloni Asmara).
GAUDEMUS IGITUR JUVENES DUM SUMUS
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